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Disciplina per la raccolta delle nocciole - nuove modalità

Si rende nota l’ordinanza n. 28 del 9 agosto 2022 che regolamenta la raccolta delle nocciole, la quale sostituisce la propria ordinanza n. 23 del 20 luglio 2022
Per cui si dispone:
- che l’attività di pulizia, raccolta e cernita delle nocciole sul territorio comunale debba avvenire in modo da evitare l’eccessiva produzione di polveri con emissioni in atmosfera ed, in ogni caso, con modalità tali da evitare disagio ai cittadini;
- che l’attività di pulizia, raccolta e cernita delle nocciole con mezzi meccanici con sistemi di aspirazione e/o similari o che comunque generano polveri, per assicurare le finalità sopra rappresentate, andranno effettuate nel rispetto delle sottoindicate prescrizioni:
  • è consentita ad una distanza inferiore ai 20 mt. dal centro abitato, dalle singole abitazioni e/o insediamenti produttivi, la pulizia del fondo e la raccolta delle nocciole utilizzando  macchinari automatizzati con sistemi aspiranti/soffianti esclusivamente provvisti di adeguati dispositivi per l’abbattimento delle polveri senza limitazione oraria
  • è consentita ad una distanza inferiore ai 20 mt. dal centro abitato, dalle singole abitazioni e/o insediamenti produttivi, la pulizia del fondo e la raccolta delle nocciole utilizzando macchinari automatizzati con sistemi aspiranti/soffianti, esclusivamente dalle ore 6:00 alle 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
  • è consentita ad una distanza superiore ai 20 mt. dal centro abitato, dalle singole abitazioni o insediamenti produttivi la pulizia del fondo e la raccolta delle nocciole utilizzando macchinari automatizzati con sistemi aspiranti/soffianti senza limitazione oraria;
  • è vietato ad una distanza inferiore ai 20 mt dal centro abitato, dalle singole abitazioni o insediamenti produttivi l’utilizzo di soffiatori in presenza di forte vento;
Si dispone inoltre
- l’obbligo ai titolari dei fondi di fornire, con congruo preavviso rispetto alla raccolta delle nocciole, idonea informazione ai residenti ed occupanti delle abitazioni circostanti.
- che la mancata sospensione dell’attività in itinere esercitata in contrasto con la presente ordinanza comporterà il deferimento innanzi all’Autorità Giudiziaria ex art. 650 c.p. ;
- che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i le violazioni alla
presente Ordinanza sindacale siano soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- che la Polizia Municipale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell’esatta esecuzione della suddetta Ordinanza.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ORDINANZA COMPLETA.

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