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Taglio vegetazione, siepi e rami sporgenti su tutto il territorio comunale.
| SI RIPORTA IL TESTO DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 1-2023 INERENTE L’ARGOMENTO IN OGGETTO.
IL SINDACO PREMESSO che ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale ed i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l’uso ai pedoni, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica; ACCERTATO dall’ufficio di Polizia Municipale la presenza di pregiudizi alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e/o ad uso pubblico, veicolare o pedonale, derivanti dalla presenza di: - siepi che invadono la sede viaria; - rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate; - piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria; - piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi metereologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente; - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada; - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame che da esse si stacca cada in fossi e cunette a lato delle strade con conseguente minore efficienza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche di particolare intensità; VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade; VISTO l’art. 892 (distanze per gli alberi) e l’art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile; RAVVISATA l’esigenza di salvaguardare il decoro urbano ed il rispetto delle sopra citate norme per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse; RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; VISTI lo Statuto e i Regolamenti comunali; ORDINA per i motivi riportati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 1) ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire tempestivamente e comunque entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio comunale: a) le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi; b) le potature ed il taglio di rami delle grandi essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade e marciapiedi, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale dalle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie; c) la rimozione di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa; d) di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale; e) di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell’acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche; 2) ai proprietari/possessori e/o a qualunque titolo conduttori e/o detentori di edifici e/o di aree del centro abitato, di terreni e/o di aziende agricole confinanti e/o limitrofi con tutte le strade comunali del Comune di Santo Stefano del Sole di provvedere alla costante manutenzione e/o conservazione dei fabbricati, muri e opere di sostegno, per non arrecare danno alla sede stradale ed alle relative pertinenze nonché alla pubblica incolumità. É fatto inoltre obbligo di: a) provvedere agli interventi sopraccitati per la rimozione delle problematiche e pregiudizi descritti in premessa; b) adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone; c) provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico; DISPONE - che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed efficace; - che la presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Santo Stefano del Sole dandone adeguata pubblicità alla cittadinanza e trasmessa alla Prefettura di Avellino, al Comando dei Carabinieri di Salza Irpina (Av) ed al locale Comando Stazione Carabinieri Forestali di Serino competenti per territorio; - che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i le violazioni alla presente Ordinanza siano soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; - nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente a quanto stabilito con il presente provvedimento, oltre all’applicazione delle previste sanzioni di legge e all’applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, gli interventi verranno eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi; - che la Polizia Municipale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell’esatta esecuzione della presente Ordinanza. AVVERTE Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. Santo Stefano del Sole, 11/4/2023
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